Associazioni

Come creare e gestire un’associazione

Le informazioni del post sono state redatte intorno al 2002... la normativa è probabilmente cambiata: scarica la guida aggiornata al 2024!
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Questa guida pratica ti permetterà di capire come puoi costituire e gestire in modo concreto la tua associazione.

Guida pratica alla costituzione e gestione della tua associazione

Creare un’associazione in Italia è abbastanza semplice ed è tutto regolato dal codice civile. Esistono associazioni molto piccole di poche persone fondate sulla parola fino ad arrivare a complesse ONLUS e ONG che hanno addirittura migliaia di dipendenti.

Questo documento nasce dalle mia esperienze maturate in diverse associazioni: il CNGEI, sezioni di partiti politici, il LUG Napoli, ILS, il LUG Latina, l’associazioni Astrofili Aurunca, l’associazione MitICI.

Lo scopo è quello di raccogliere, in una guida veloce e rapida, tutte le informazioni necessarie alla creazione, manutenzione e crescita di un LUG in Italia. Al suo interno contiene numerosi consigli ed esperienze raccolte tra i tanti soci dei LUG e di ILS.

1. costituire un’associazione

Per fondare un’associazione non vi è nessun obbligo particolare, nè autorizzazioni da parte di autorità  o ente pubblico, poichè la libertà  di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I). L’articolo 18 infatti così recita:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale. (…)”

Per poter costituire un’associazione però deve essere formalmente creata da almeno 3 persone. La costituzione di un’associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto, ovviamente la forma scritta è preferibile ed avviene tramite “l’atto costitutivo”: in pratica un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità . Un’associazione può inoltre essere “riconosciuta” o “non riconosciuta”.

1.1. Forma orale

Questo tipo di formula preclude ogni tipo di passo successivo. Non si potrà  svolgere nessun genere di attività  a pagamento (tranne l’iscrizione dei soci), nè accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, nè iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.

1.2. Forma scritta

Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l’atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma dell’atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.

Nello statuto va indicata la sede legale. Lo statuto di solito si elabora prima di redarre l’atto costituitivo in quanto di solito è allegato a quest’ultimo.

1.3. Associazioni “non riconosciute”

La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle “non riconosciute”. Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire, del quale di seguito si tratta. Il comma 1 dell’art. 36 del codice civile (c.c.) stabilisce che

“l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.”

Quindi, conviene “sancire” la costituzione dell’Associazione, almeno tramite una “scrittura privata” depositata presso l’Ufficio del Registro. Si consiglia, per risparmiare, di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto. Questa registrazione attribuisce data certa all’atto stesso e la prova che ad una determinata data l’associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o pi๠persone. E’ possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato.

In parole povere gli associati elaborano uno statuto senza consultare un notaio, senza autenticare le firme, ma comunque depositano gli atti (statuto e la scrittura privata) presso l’ufficio del registro.

1.4. Associazioni “riconosciute”

E’ necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto

Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l’atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. I costi: del notaio ammontano a circa 260 €. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento del capo dello stato e diventare quindi “Persona Giuridica”.

Diventare “persone giuridicha”, ha diversi riflessi tra i quali:

  1. l’autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori;
  2. la limitazione della responsabilità  degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione;

2. Il Codice Fiscale

Se l’associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) e necessario dare comunicazione all’Ufficio delle Imposte Dirette dell’avvenuta “nascita” di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà  un codice fiscale. E’ possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all’Ufficio del Registro.

Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!

Il CF è indispensabile per:

  • acquistare beni con fattura;
  • intestare all’associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
  • stipulare contratti di locazione;
  • richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
  • erogare compensi;
  • versare ritenute d’acconto;
  • compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. 101, 102);
  • percepire dividendi;
  • esercitare attività  commerciali abituali;
  • sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività  commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività  commerciali, non fai l’UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il C.F.

In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l’elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all’Ufficio delle Imposte Dirette, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa) inseriti nel fogliettino blu del Codice Fiscale. In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il CF va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l’atto registrato viene modificato.

3. L’Ufficio del registro

Per registrare i vostri atti presso l’ufficio del registro occorrono le seguenti cose:

  • il codice fiscale dell’associazione;
  • bisogna indicare una sede legale sullo statuto;
  • lo statuto deve essere conforme ad una serie di parametri, in particolare deve specificare che si tratta di una associazione senza scopo di lucro;
  • due copie dell’atto costitutivo (una terza facoltativa), di cui una contenente il verbale della prima riunione nella quale i soci fondatori hanno fondato il LUG e approvato lo statuto e la sede legale; una copia verrà  tenuta dall’ufficio del registro le altre 2 rilasciate bollate all’associazione (dopo circa 15 giorni);
  • bisogna andare all’ufficio del registro a procurarsi i moduli (Attenzione: molti uffici del registro non forniscono i moduli bisogna procurarseli presso la Buffetti o altri rivenditori);
  • i moduli vanno compilati con una serie di codici astrusi (chiedere informazioni all’impiegato), con il codice fiscale dell’associazione, con i dati del presidente (legale rappresentante);
  • le copie dello statuto consegnate per la registrazione devono essere firmate in ogni pagina da presidente e segretario;
  • ci vuole un bollo da circa 10,00 euro per ogni 100 righe del documento aggregato “atto costitutivo”+”statuto”, ne segue che è meglio se lo statuto è corto; é bisogna pagare una imposta di circa 130,00 euro con sopra i dati del legale rappresentante. Dal momento in cui si paga questa imposta la procedura va completata in 20 giorni;
  • può eseguire tutta l’operazione chiunque del gruppo, non importa che faccia tutto il presidente: l’importante è che le firme siano giuste (se il presidente non ha tempo di andare all’ufficio registro ci può pensare qualcun’altro);

Il totale dell’operazione oscilla intorno ai 200 €

L’altra forma per registrare l’atto può essere quella della “scrittura privata autenticata” o dell'”atto pubblico”, entrambi registrati di fronte ad un notaio. Sconsigliamo questa forma, particolarmente costosa. L’atto notarile, comunque, può servire per certificare il contenuto dell’accordo in caso di contestazioni tra associati e a garantire l’autenticità  delle firme.

4. Le ONLUS

Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus non basta l’adeguamento dello statuto. Come prescritto dall’art. 11 del dlgs 460/97

“I soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività  previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità  ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle Finanze”

5. Attività  commerciali

Le associazioni possono svolgere attività  a pagamento verso i propri soci senza che tali attività  siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata. In terzo luogo, la forma dell’atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS.

6. La personalità  giuridica

In generale un’associazione non è riconosciuta come Persona Giuridica per il diritto privato. Questo significa che l’associazione non è obbigata a possedere un patrimonio, che può accettare solo donazioni di modico valore e che le responsabilità  legali sono esclusivamente a carico del Presidente (o degli amministratori); (es. per risolvere eventuali debiti dell’associazione, i creditori possono rivalersi sul patrimonio del presidente).

Facendo domanda di Riconoscimento, una associazione può acquisire Personalità  Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità  prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.

Un associazione non riconosciuta può accettare solo donazioni di modico valore. Il modico valore deve essere comunque inferiore a 5.000,00 euro. Se la donazione supera tale soglia allora l’associazione dovrà  chiedere il riconoscimento affinchè ciò sia possibile. Il soggetto che fa una donazione non può inserire la somma nella Dichiarazione dei Redditi come “costi sostenuti” (per pagare meno tasse), cosa viceversa possibile se si trattasse di una “sponsorizzazione”. Può però detrarla dal reddito se l’associazione ricevente rientra in alcune ben determinate categorie (ONG, OdV e ONLUS, ecc.).

7. Registri

Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali delle assemblee nè tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Lo stesso si può dire anche per il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili. Quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività  non commerciali o per attività  commerciali occasionali), dovrà  rilasciare, se richiesta, una ricevuta.

Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modficato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo delle vecchie 2.500 lire se la somma versata è superiore a 75,00 euro (art . 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod. cfr anche DPR 642/72 art. 8 allegato B). In questi casi un foglio intestato recante l’indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.

8. Tasse

Non formano imponibile (non sono tassate e/o tassabili):

  • le quote associative,
  • i contributi raccolti,
  • le donazioni (pre le associazioni non riconosciute solo quelle di modico valore. )
  • i proventi delle attività  non considerate commerciali( o anche dette marginali). Di solito significa bancarelle saltuarie (non tutti i mesi) svolte per reperire fondi per svolgere le attività  istituzionali.

L’occasionalità  delle iniziative fa si che esse siano escluse dal campo di applicazione IVA (che, in base al DPR 633/72 art. 1 e 5, riguarda esplicitamente solo attività  abituali. In generale, l’attività  non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero (offerta); non può esserci una cifra minima, l’offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.

9. I vantaggi di associarsi

  • presso il comune c’è un registro delle associazioni dove bisogna iscriversi per poter aver accesso ai fondi comunali destinate a quest’ultime, questo registro deve essere previsto nello statuto del comune ma non è detto che poi i fondi vi vengano comunque assegnati;
  • presso gli uffici postali la “casella postale” sarà  gratuita;

10. Scorciatoie e consigli

A volte, invece di creare una propria associazione è conveniente appoggiarsi a strutture già  esistenti, alcuni LUG italiani ad esempio, sono affiliati ad associazioni come ARCI, si appoggiano a centri di aggregazione giovanile o strutture messe a disposizioni da comuni e circoscrizioni. In molti casi si può fare uno “scambio di favori”: viene fornita una sede e supporto al LUG in cambio magari dell’aiuto nella configurazione dei computer del circolo: ovviamente con GNU/Linux!

Un’altra interessante possibilità  è quella di appoggiarsi ad un’associazione strutturata come polisportiva che godono di numero agevolazioni sopratutto fiscali.

Licenza d’uso di questa guida

Siccome alcuni contributori hanno attinto da Loris Rinaldo senza avvertire l’autore questo documento è costretto a utilizzare la “Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.1”.

Limitazione di responsabilità

Ne gli autori ne l’organizzazione che ospita queste pagine si assumono alcuna responsabilità  per evenutali errori o imprecisioni contenute nel testo. Consigliamo vivamente di consultare un notaio, o un avvocato per risolvere ogni ragionevole dubbio.

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