Per fondare un'associazione non vi è nessun bisogno di autorizzazioni di autorità o ente pubblico, poichè la libertà di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I). L'articolo 18 recita: ["I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale. (...)"]
Per costituirsi un'associazione però deve essere costituita da almeno 3 persone. La costituzione di un'associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto, ovviamente la forma scritta è preferibile ed avviene tramite "l'atto costitutivo": in pratica un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità. Un'associazione può inoltre essere "riconosciuta" o "non riconosciuta".
Questo tipo di formula preclude ogni tipo di passo successivo. Non si potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
Nello statuto va indicata la sede legale. Lo statuto di solito si elabora prima di redarre l'atto costituitivo in quanto di solito è allegato a quest'ultimo.
La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle "non riconosciute". Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire, del quale di seguito si tratta. Il comma 1 dell'art. 36 del codice civile (c.c.) stabilisce che ["l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati."]
Quindi, conviene "sancire" la costituzione dell'Associazione, almeno tramite una "scrittura privata" depositata presso l'Ufficio del Registro. Si consiglia, per risparmiare, di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto. Questa registrazione attribuisce data certa all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato.
In parole povere gli associati elaborano uno statuto senza consultare un notaio, senza autenticare le firme, ma comunque depositano gli atti (statuto e la scrittura privata) presso l'ufficio del registro.
E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto
Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. I costi: del notaio ammontano a circa 260,00 euro. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento del capo dello stato e diventare quindi "Persona Giuridica".
Diventare "persone giuridicha", ha diversi riflessi tra i quali: 1) l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; 2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione;