Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali delle assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Lo stesso si può dire anche per il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili.
Quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali o per attività commerciali occasionali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta.
Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modficato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo delle vecchie 2.500 lire se la somma versata è superiore a 75,00 euro (art . 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod. cfr anche DPR 642/72 art8 allegato B). In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.